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Le nuove modifiche al Codice dei beni culturali

Otello Pedini

in n. 3/2008
Il decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 62 ha apportato al codice dei beni culturali e del paesaggio una serie di ulteriori modifiche, alcune delle quali relative al settore archivistico.
L’art. 1, comma 1, lettera c) introduce nel codice l’art. 7-bis, il quale consente di sottoporre a tutela  le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, sempre che siano rappresentate  da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’art. 10 del codice stesso.
L’art. 2, comma 1, lettera e), introduce, nell’art. 15 , il comma 2- bis, che obbliga il Ministero a formare e conservare l’elenco, anche su supporto informatico, dei beni  culturali dichiarati. Trattasi di innovazione molto opportuna, sia ai fini pratici che a quelli scientifici.
L’art. 2, comma 1, lettera i), sostituisce il comma 3 dell’art. 21, precisando che lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli Enti e istituti pubblici non è sottoposto all’autorizzazione richiesta dal comma 1, ma deve comunque essere comunicato al Ministero, per l’esercizio dei suoi poteri di vigilanza.
L’art. 2, comma 1, lettera o) riformula l’art. 30, comma 4, riprendendo opportunamente quanto in precedenza disposto  dall’art. 30, comma 1, lettera c),  del D. P. R. 30.9.1963 n. 1409, in materia di sezioni separate d’archivio degli enti pubblici.
L’art. 2, comma 1, lettera t), modifica l’art. 41. Al comma 2, è ora prevista la possibilità di accettare il versamento di documenti posteriori ai termini ordinari non solo per evitarne la dispersione o il danneggiamento, ma anche in presenza di appositi accordi con le Amministrazioni versanti. Si tratta di una modifica pericolosa e inopportuna, in quanto le Amministrazioni premeranno per liberarsi dei loro archivi di deposito, cercando di addossare agli Archivi di Stato incombenze amministrative estranee alla loro funzione di istituti culturali. Non è inoltre chiaro se gli accordi con le Amministrazioni versanti debbano essere conclusi in sede centrale – come logica imporrebbe – ovvero ciascun Archivio possa procedere in autonomia. Il comma 5 è stato invece modificato, fissando criteri sulla composizione delle commissioni di sorveglianza e demandando ulteriori indicazioni a un regolamento ministeriale, da adottare di concerto con il Ministero dell’Interno. In proposito, si segnala l’esigenza di avviare le procedure per l’adozione di tale regolamento, in quanto la prassi applicativa del D. P. R. 8 gennaio 2001 n. 37 ha  evidenziato incongruenze e difficoltà.
Il nuovo testo del comma 5, infine, esenta il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dall’obbligo di versare agli Archivi di Stato la documentazione di carattere militare e operativo, destinata a affluire all’ufficio storico dell’Arma. Tale innovazione consegue al nuovo status dell’Arma, non più inclusa nell’Esercito ma forza armata autonoma, al pari di Marina e Aeronautica (legge 31 marzo 2000 n. 78 e decreti legislativi n. 297 e n. 298 del 5 ottobre 2000.
L’art. 2, comma 1, lettera u) , recependo le indicazioni della comunità scientifica,abroga le disposizioni sull’archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, discutibilmente introdotte dall’art. 14 – duodecies del D. L. 30 giugno 2005 n.115.
L’art. 2, comma 1, lettera v), aggiunge, all’art. 43, il comma 1 – bis, il quale riprende il disposto dell’art. 33, commi 1 e 2, del D. P. R. n. 1409/63, precisando peraltro che l’applicazione della norma non deve comportare oneri per la finanza pubblica
L’art. 2, comma 1, lettera z), modifica l’art. 44, comma 5, in materia di deposito presso gli Archivi di Stato di archivi di enti pubblici, consentendo al Ministero di assumere, in tutto o in parte, le spese di conservazione e custodia, in ragione del pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di legge da parte dell’ente depositante. Ciò purché non derivino nuovi o maggiori obblighi sulla finanza pubblica.
L’art. 2, comma 1, lettera hh), sostituisce l’art. 56, comma 2, lettera b), precisando che le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, non possono, senza autorizzazione ministeriale, vendere archivi o singoli documenti.
L’art. 2, comma 1, lettere qq) e rr) , introduce l’art. 64- bis, in cui si enunciano i principi in tema di controllo della circolazione internazionale dei beni culturali, definita funzione di preminente interesse nazionale.
L’art. 2, comma 1, lettera mmm), inserisce l’art. 87 – bis, che richiama espressamente la Convenzione UNESCO di Parigi 14 novembre 1970, ratificata con legge 30 ottobre 1975 n. 853. Si tratta di innovazione significativa, perché sinora la dottrina aveva attribuito a tale atto valore puramente programmatico e morale, contestandone la cogenza giuridica.
L’art. 2, comma 1, lettera cccc), modifica i commi 2 e 3 dell’art. 122, eliminando alcune improvvide integrazioni in precedenza arrecate dal decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 156. In particolare, è stato precisato che la competenza a pronunciarsi sulle istanze di accesso per fini amministrativi relative a documenti prodotti da un’amministrazione non più operante spetta all’organo che è subentrato nell’esercizio delle relative competenze, non all’Archivio di Stato. Al comma 3, il richiamo generico al comma 1 è stato opportunamente integrato  con la menzione della lettera b) dello stesso comma.  In caso contrario, si sarebbero potuti ritenere tout court consultabili , ancorché da un numero limitato di persone,  documenti riservati relativi alla politica interna e estera dello Stato.
L’art. 2, comma 1, lettera dddd), migliora la formulazione dell’art. 123, comma 2, precisando che i documenti riservati di cui è stata autorizzata la consultazione conservano il loro carattere riservato e non possono essere utilizzati da altri soggetti senza la relativa  autorizzazione.
L’art. 2, comma 1, lettera eeee), sostituisce l’art. 128, comma 2, precisando che conservano efficacia anche le notifiche a suo tempo adottate a norma dell’art. 22 della legge 22 dicembre 1939 n. 2006.

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