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Il deposito legale dei documenti audio-visivi
Legge 15 aprile 2004 n.106, Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico e Regolamento, dpr 3 maggio 2006 n. 252
Dalle leggi Bottai alla riforma del deposito legale legge 374/ 1939:
Legislazione inspirata più al controllo della stampa ed alla censura che alla documentazione ed alla salvaguardia del patrimonio culturale. Di conseguenza:
- L' obbligo è posto in capo allo stampatore, prima della distribuzione commerciale
- Quattro esemplari devono essere consegnati alla locale Prefettura, che provvederà, eseguiti i controlli, ad inoltrarle alle biblioteche depositarie ed uno alla locale Procura. Legge 467/ 1939: Riordinamento della Discoteca di Stato e istituzione di una particolare censura
Per quanto riguarda i documenti sonori, viene prevista, nell'ambito di questa normativa espressamente mirata all'istituzione della censura, la possibilità di richiedere il deposito per i documenti ritenuti culturalmente rilevanti
- la raccolta e conservazione, in duplice esemplare, di tutte le pubblicazioni discografiche che il Ministero della cultura popolare ritiene che debbano essere conservate dalla Discoteca
- tutti gli editori fonografici e fonomeccanici italiani debbono inviare alla Discoteca di Stato, due copie delle pubblicazioni discografiche richieste dal Ministero della cultura popolare per il loro valore culturale
Gli editori suddetti debbono anche rimettere alla Discoteca di Stato un elenco mensile di tutti i dischi editi
Presupposti della riforma del deposito legale
La comunità professionale dei bibliotecari, in modo particolare l'AIB, da tempo aveva posto il problema di una riforma di questo istituto basata sui seguenti principi:
- Stabilire in modo netto la finalità di documentazione, conservazione e accesso del patrimonio culturale dell’istituto del deposito legale
- Estendere la normativa al materiale non librario
- Individuare i destinatari delle copie tra quegli istituti in grado di garantire le migliori condizioni di conservazione ed accesso
- Snellire le modalità di deposito
Legge 106/2004 e regolamento dpr 252/06
Con l'attuale normativa vengono eliminati completamente i residui di carattere censorio ed indicati con chiarezza gli obiettivi di documentazione e fruizione del patrimonio culturale dell'Istituto del deposito legale:
- Viene istituito l’archivio nazionale e regionale al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana ed alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali
- Il materiale non librario viene compreso nell’obbligo
- Il regolamento elenca gli istituti depositari sulla base delle peculiarità dei diversi documenti e supporti
- La consegna deve essere effettuata dall’editore direttamente all’Istituto depositario
Commissione per il deposito legale (Regolamento dpr 252/06)
La normativa, data la continua evoluzione della tecnologia ed i cambiamenti non sempre prevedibili nel campo della produzione editoriale, ha cercato anche di stabilire uno strumento per adeguare rapidamente lo strumento legislativo a nuove realtà con l'istituzione di una Commissione per il deposito legale con i seguenti compiti:
·Pareri sulle problematiche specifiche, anche in ordine all’individuazione di nuove categorie di documenti
·Compiti consultivi, di controllo e monitoraggio dell’attuazione della legge
Legge 106/2004 e regolamento: i documenti audiovisivi
- I documenti sonori e video entrano a pieno titolo nelle categorie di documenti destinati al deposito legale
- Una copia dei documenti sonori e video è destinata alla Discoteca di Stato-Museo dell’Audiovisivo
- Un’ulteriore copia è consegnata all’istituto individuato dalla Conferenza Unificata
Problemi aperti
- Istituti depositari
- Definizione del documento audio e video
- Conservazione
- Controllo
- Strumenti di documentazione
- Costi
Istituti depositari
Nonostante il ritardo con cui il regolamento è stato emanato (doveva essere emanato dopo sei mesi) non tutti i nodi presenti nella legge sono stati ancora sciolti per quanto riguarda l'individuazione degli istituti depositari:
- Rinvio di ulteriori 9 mesi per l’individuazione dell’Istituto depositario dell’Archivio regionale
- Rinvio “sine die” delle modalità di conservazione dei documenti diffusi tramite rete informatica
Deposito policentrico: conservazione funzionale o un’occasione perduta?
A differenza di quanto avviene negli altri paesi, dove la tendenza è l'accentramento, o comunque lo stretto coordinamento tra gli istituti (pochi) destitati a conservare i documenti acquisiti per deposito legale, il modello italiano si base su un'architettura distribuita sul piano territoriale e funzionale. Questo modello ha destato parecchie perplessità in esperti del settore (vedi ad esempio Giuseppe Vitiello), in quanto:
- Decentramento regionale:a parte il limite costituito dalla collocazione geografica degli editori, non viene indicata alcuna differenza di finalità tra archivi nazionali ed archivi regionali.
- Distribuzione tipologica: giustificata da differenze di supporto, in parte superate dal fenomeno in atto della “convergenza al digitale”, rischia di distribuire tra istituti diversi documenti affini per contenuto. Vedi ad es. le pubblicazioni multimediali o particolari categorie di audiovisivi.
- La difficoltà ed, a volte la scarsa chiarezza, del regolamento nella differenziazione dei documenti editi su supporto digitale al fine di determinarne la destinazione, testimonia come l'evoluzione dell'editoria elettronica abbia avvicinato e creato legami tra pubblicazioni un tempo appartenenti a settori completamente diversi e cancellato in larga misura la necessità di prevedere istituti specializzati nella conservazione di questi particolari supporti.
Quali Istituti per i documenti di confine?
Prodotti editoriali che possono contenere tipologie estremamente varie di contenuti e che spesso sono parte di pubblicazioni multimediali
La difficoltà di trovare una destinazione ai documenti non immediatamente riconducibili ad una particolare tipologia è evidente negli articoli che stabiliscono quali istituti devono conservare le pubblicazioni multimediali e la categorizzazione dei documenti audiovisivi:
- Documenti sonori, film, video d’artista accompagnati da documenti da allegati a stampa sono consegnati alla BNCF, alla BNCR ed alla biblioteche depositarie della Regione (art. 6, comma 6 regolamento)
- Le biblioteche nazionali centrali, ove detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni di archivio nazionale, li trasmettono all’istituto nazionale più idoneo alla loro conservazione
Documenti audiovisivi 1
Documenti audio e video, qualsiasi sia il loro supporto.
Istituti depositari:
Discoteca di Stato
Istituto designato dalla Regione
Documenti audiovisivi 2
- Film (qualsiasi sia il supporto):
- Cineteca Nazionale
- Istituto designato dalla Regione
- Video d’artista (di qualsiasi natura e qualunque ne sia il supporto):
- Istituto Nazionale per la Grafica
- Istituto designato dalla Regione
- Video giochi? ( in realtà questa categoria non è presente nel Regolamento, ma gli editori di video giochi hanno già inviato un quesito sull'obbligatorietà del deposito per i loro prodotti).
Pubblicazioni od oggetti museali?
- Video d’artista
- Video giochi
- Oggettistica. La legge infatti (art. 5 comma 2) specifica che l'obbligo si ritiene adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, e quindi anche di eventuali gadgets come spesso accade con i prodotti multimediali distribuiti nelle edicole.
Conservazione
Gli istituti depositari devono:
- Assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità
- Effettuare, se necessario, copie a fini conservativi
Nell'ambito degli audio visivi la conservazione del supporto originario in realtà non è garanzia di conservazione del contenuto, come afferma Dietrich Schuller, Phonogrammarchiv-Austrian Academy of sciences:
- I nastri magnetici storici si sgretolano
- I nastri magnetici moderni diventano appiccicosi
- I dischi istantanei cadono a pezzi
- Più alta è la densità dei dati, minori le garanzie di sicurezza
Cambio di paradigma
Conservare il contenuto, non il supporto. I soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia. (Capo III, art. 15 regolamento). E' necessario quindi, per garantire la conservazione, avere l'accesso ad eventuali protezioni poste ai supporti.
Gli editori ovviamente non sono favorevoli in quanto temono l'eventualità di offrire il fianco ad eventuali violazioni del diritto d'autore.
Controllo e sanzioni
- Il controllo sull’adempimento dell’obbligo è svolto dagli Istituti depositari
- Sanzioni amministrative pecuniarie
Nell’ambito degli audiovisivi, il controllo dell'adempimento dell'obbligo di deposito è molto arduo. Gli editori pubblicano cataloghi elettronici con finalità commerciali, specchio di pubblicazioni che escono dal mercato nel giro di pochi mesi, se non di poche settimane
Discografia-videografia
- Come certificare l’esaustività della produzione nazionale in questo contesto?
- La possibilità di produrre strumenti informativi è strettamente connessa alla possibilità del controllo
Documentazione
La legge in effetti non affida a tutti gli istituti depositari il compito di produrre servizi bibliografici in quanto, nelle finalità indicate all'art. 2 recita:
- Produzione e diffusione dei servizi bibliografici nazionali
- Documentazione della produzione editoriale a livello regionale
L'articolo non specifica quali istituti hanno questo compito: seguendo l’impostazione generale della legge, gli istituti depositari a livello nazionale dovrebbero avere la responsabilità di curare le relative bibliografi, o discografie, o filmografie ecc. con il rischio, nel campo degli audiovisivi, di una frammentazione dei servizi. Sulla base dell'esempio della Gran Bretagna, Francia e Germania si potrebbero ipotizzare servizi bibliografici curati da un unico centro od agenzia a livello nazionale pur in presenza di una distribuzione diffusa in materia di conservazione (Giuseppe Vitiello ).
Costi
- La legge all’art. 1 comma 2 dichiara che dall’applicazione della suddetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ovviamente non è realistico pensare che l'estensione del deposito legale a tante nuove categorie di documenti ed una applicazione più rigorosa possa essere a costo zero. In particolare:
- La L. 106 introduce l’istituto del deposito legale per i documenti audiovisivi, non modifica un istituto preesistente.
Selezione o copertura totale?
- L’obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta (art.1 comma 2 regolamento)
- Ma i supporti eterni, nel campo degli audiovisivi non esistono: conservare il contenuto, non il supporto (Dietrich Schuller)
La possibilità di operare una selezione, non sulla base dei contenuti, ma sulla base di alcuni aspetti formali è stata avanzata per tutti i documenti in quanto la crescita esponenziale della produzione editoriale rende sempre più difficile e costosa garantire la conservazione. In particolare nel settore degli audio visivi, la conservazione del supporto non è garanzia di conservazione del contenuto. Perchè non pensare a meccanismi di selezione per tutte quelle riedizioni effettuate per rispondere al mercato editoriale a prescindere dall'esistenza di nuovi contenuti?
Conclusioni
- Le collezioni hanno bisogno di comportamenti attivi di tutela per poter sopravvivere
- L’obbligo di deposito da solo non basta: sono necessarie politiche di acquisizione e gestione consapevole
Bibliografia
J. Lunn, Guidelines for legal deposit legislation, Paris, Unesco, 1981 e successivi aggiornamenti.
G. Vitiello, Il deposito legale nell’Europa comunitaria, Milano, Edit rice Bibliografica, 1994.
G. Vitiello, Alessandrie d’Europa. Storie e visioni di biblioteche nazionali, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002.
A. M. Mandillo, La nuova legge sul deposito legale: una riforma non solo per le biblioteche, in «AIB Notizie», 2002/2.
«AIB Notizie», 2004/6, numero speciale sul deposito legale, a cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali.
«AIB Notizie», 2006/19, n. 3-4: Indagine sulle biblioteche depositarie della terza copia, a cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali.
G. Vitiello, Come si consolida un’anomalia bibliotecaria, in «Biblioteche oggi»-gennaio/febbraio 2007
P. Puglisi, Deposito legale, la bicicletta nuova, in corso di pubblicazione sul «Bollettino AIB» |
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