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AVI Associazione Videoteche Mediateche Italiane

Piero Colussi

in nn. 2-3/2007
L'Avi è un'associazione culturale senza scopo di lucro. Promuove l'organizzazione e lo sviluppo in Italia delle videoteche e mediateche, nonché di un servizio che tenga in considerazione le esigenze dell'utenza; svolge un ruolo di rappresentanza, in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto ciò che concernere l'organizzazione dei servizi e della documentazione delle videoteche e mediateche; fornisce ai propri associati supporti scientifici e tecnici per l'aggiornamento professionale; contribuisce in ogni sede agli orientamenti ed alle scelte di politica delle videoteche e mediateche; promuove il rispetto dei principi deontologici nella gestione delle videoteche e mediateche; promuove e stimola confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell'istruzione e della ricerca e coopera con altre associazioni europee e con organismi comunitari e internazionali.
 
Atto costitutivo Avi
Denominazione e oggetto sociale

Art. 1
Ai sensi degli artt. 36 ss. Cod.civ., è costituita un'Associazione culturale denominata "Associazione Videoteche e Mediateche Italiane". L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
L'Associazione ha sede in Cesena, via Aldini 24, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque in Italia.

Art. 2

L'Associazione persegue le seguenti finalità di natura scientifica e culturale:
a) promuovere l'organizzazione e lo sviluppo in Italia delle videoteche e mediateche, nonché di un servizio che tenga in considerazione le esigenze dell'utenza;
b) svolgere il ruolo di rappresentanza, in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto ciò che concernere l'organizzazione dei servizi e della documentazione delle videoteche e mediateche;
c) fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per l'aggiornamento professionale;
d) contribuire in ogni sede agli orientamenti ed alle scelte di politica delle videoteche e mediateche;
e) promuovere il rispetto dei principi deontologici nella gestione delle videoteche e mediateche;
Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate l'Associazione ricerca e promuove confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell'istruzione e della ricerca e coopera con altre associazioni europee e con organismi comunitari e internazionali.

Il patrimonio
Art. 3
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 4
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.
Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
Associati

Art. 5
Sono associati dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone giuridiche, associazioni, enti o videoteche, mediateche e archivi audiovisivi a loro appartenenti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e presentano richiesta scritta. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
La domanda di adesione comporta di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarsi ad esso.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. In caso di mancato diniego del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda di adesione a socio, quest'ultima si intende accettata.
Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.
Tutti gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale.
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per scioglimento, per recesso o esclusione.
Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento, ma produce effetto con lo scadere dell'anno in corso.
L'esclusione deve essere comunicata per iscritto dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro quegli associati:
a) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione e non rispettosi dello Statuto;
b) che non rispettano le decisioni deliberate dagli organi sociali;
c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. L'Assemblea degli associati deciderà insindacabilmente in merito, una volta acquisiti i pareri delle parti.
L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6
L'entità della quota associativa viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7
Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 8
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
d) il Vice - Presidente, se nominato;

Art. 9
L'Assemblea è formata da tutti gli associati ammessi.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Le modalità di esercizio del diritto di voto sono stabilite dall'assemblea degli associati.

L'assemblea

Art. 10
L'assemblea degli associati è l'organo principale dell'associazione. Essa fissa i compiti di indirizzo e di designazione dei membri degli altri organi sociali ed è sovrana nelle sue deliberazioni.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima della riunione, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può essere diverso da quello della sede dell'associazione) dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.

Art. 11
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.
Spetta all'assemblea deliberare in merito:
1) all'approvazione del bilancio;
2) alla nomina del Consiglio Direttivo;
3) all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
4) alla fusione con altre Associazioni o Enti;
5) allo scioglimento dell'Associazione;
6) ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
E' fatto assoluto divieto all'Assemblea, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Art. 12
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorso un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute e designata dalla maggioranza dei presenti.
L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione e modalità della liquidazione.

Il consiglio direttivo

Art. 13
L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea degli associati.
La modalità di votazione viene stabilita dal consiglio stesso ed a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i delegati dei soci.
Se uno o più membri del Consiglio per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita, il Consiglio sulla base della graduatoria risultante al momento dell'elezione da parte dell'assemblea dei soci, nominerà il primo o i primi fra i non eletti.
Qualora non vi fosse tale disponibilità e venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, i membri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la loro immediata sostituzione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e potrà eleggere un Vice Presidente e un Tesoriere. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Associazione, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttivo approvate dall'Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo stesso.
In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli a ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di ogni esercizio da cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché una relazione sul rendiconto e sull'attività svolta dall'Associazione e sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione.
E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.
Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.
E' sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 14
Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
Il Presidente (o in sua assenza il vicepresidente se nominato) convoca il consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.
La convocazione del consiglio Direttivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno, inviato o comunicato ai propri membri per posta ordinaria, elettronica o fax almeno 5 giorni prima della riunione. In casi urgenti è ammessa la convocazione per telegramma o via telematica almeno 1 giorno prima.
Alle riunioni possono, di volta in volta, essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche gli associati nonché i terzi. Tutte le riunioni viene nominato un segretario verbalizzante, che può anche essere scelto al di fuori del Consiglio Direttivo, che provvede a redigere il relativo verbale sottoscritto da esso e dal presidente della riunione.
Il presidente (o vice) presiede le riunioni del consiglio direttivo. In caso di impedimento di entrambi la riunione è presieduta da persona designata dal consiglio stesso tra i propri membri.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e tenuto a disposizione degli associati presso la sede dell'associazione.

Art. 15
Il Presidente o in caso di suo impedimento o assenza il vicepresidente (se nominato) ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
Il consiglio direttivo può nominare procuratori speciali, nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.
Le cariche sono gratuite.

Scioglimento

Art. 16
L'Associazione si estingue su delibera dell'assemblea.
In caso di scioglimento, l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Rinvio

Art. 17
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia.
24 ottobre 2001
 
Protocollo Siae -Avi
Protocollo d'intesa tra
Società Italiana degli Autori ed Editori con sede legale in Roma viale della Letteratura 30, nella persona del Dr. Vito ALFANO partita IVA 00987061009, cod. fisc. 013336610587 (di seguito per brevità denominata "S.I.A.E.")
e
Associazione Videoteche - Mediateche Italiane con sede legale in Cesena (FO) presso Centro Culturale San Biagio via Aldini 24 partita IVA 90043670406 ( di seguito, per brevità, denominata "AVI" ) in persona di Piero Colussi
Si conviene quanto segue
1 - Nell'ambito delle attività di conservazione dell'opera filmica, si concorda di riconoscere come "servizi videotecari di pubblica utilità" gli archivi finalizzati a raccogliere, conservare e valorizzare a scopo di studio e di ricerca, le opere filmiche riprodotte su supporto magnetico (videocassette) elettronico e digitale (DVD e CDRom). Sono "servizi videotecari di pubblica utilità" gli archivi operanti presso le biblioteche, le scuole e le università di ogni ordine e grado, gli istituti di ricerca e le fondazioni di chiara fama culturale, gli Enti Locali, lo Stato nelle sue diverse articolazioni, le associazioni culturali regolarmente iscritte negli appositi albi comunali provinciali e regionali. Lo statuto o regolamento o disciplinare di funzionamento di ciascun archivio, recante in premessa il carattere non lucrativo del servizio, deve essere a disposizione presso le competenti sedi SIAE.
2 - Fra la Siae e gli aderenti all'AVI si conviene che per le attività di prestito dei servizi videotecari, servizi riconosciuti dall'art. 69 della legge n. 633/1941, tutte le videocassette date in prestito ovvero sulle videocassette dei servizi videotecari di pubblica utilità in prestito all'utenza sia necessario, al fine di combattere la pirateria, apporre un bollino Siae. Il materiale in possesso della videoteca e sprovvisto di bollino Siae in quanto originato da videoregistrazioni/fissioni televisive o perché acquistato all'estero e qualora questo materiale sia destinato al prestito esso deve essere sottoposto ad apposizione di regolare bollino Siae presso le sedi competenti.
Tale bollino andrà richiesto alla locale sede Siae, indicando il titolo dell'opera che la videocassetta contiene. La Videoteca/Biblioteca/Mediateca dovrà corrispondere alla Sede la somma di £ 35 o € 0,0181come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale 21/01/2002) trattandosi di contrassegno apposto su supporti distribuiti gratuitamente.
La Sede Siae provvederà alla vidimazione della richiesta, alla consegna dei bollini con il minimo possibile di formalità e nell'arco di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
Pertanto tutte le videocassette presenti nell'archivio di un servizio videotecario di pubblica utilità saranno munite di regolare bollino Siae qualora destinate al prestito esterno.
Costituisce invece eccezione la cosiddetta copia unica o di salvataggio prevista in legge dall'art. 3 comma 1bis della legge 248/2000 (ex art. 69 della legge 22 aprile 1941) o comunque tutte le videocassette che per particolari motivi non saranno ammesse al prestito esterno e saranno usate solo in consultazione interna.
Su questa copia verrà apposta un'apposita etichetta che segnalerà trattarsi di copia di salvataggio.
3 - Si conviene inoltre di calcolare ai sensi dell'art.69 delle Legge n.633/41 il periodo dopo il quale l'opera in videocassette può accedere al prestito dalla prima data (giorno, mese, anno) di immissione nel mercato cinematografico.
4 - Infine, si conviene che per le proiezioni pubbliche la videoteca dovrà corrispondere il diritto d'autore alla Siae e ottenere la necessaria autorizzazione dagli aventi diritto. Per le proiezioni interne, alla videoteca/biblioteca/mediateca e considerate plurisoggettive, perché effettuate su richiesta di più utenti, nulla sarà dovuto.
5 - Il presente protocollo potrà essere soggetto a revisione ove mutassero i dettati normativi in materia.
9 ottobre 2002

Fondazione Ansaldo