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LA (CONTRO)RIFORMA DEGLI ORGANI CONSULTIVI

Otello Pedini

in n. 1/2007
Con D. P. R. 12.1.2007, n. 2, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 29 gennaio 2007 n. 22, sono stati modificati gli articoli 17 e 18 del D. P. R. 10 giugno 2004, n. 173, relativi agli organi consultivi del Ministero, i quali sono stati modificati nel numero e nella composizione. Non è il caso di ritornare sulle polemiche giustamente suscitate in ambito culturale dalla nuova normativa, tuttavia si impongono talune considerazioni:
1)      Il titolo I, capo III, del D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409, assicurava al Consiglio Superiore degli Archivi e alla relativa Giunta ben altro ruolo e rappresentatività, garantendone l’autonomia rispetto all’amministrazione attiva. Oggi invece non si cercano “consiglieri”, bensì “consulenti”, scelti da chi deve ricevere il parere, come attesta il ruolo prevalente riconosciuto agli esperti di nomina ministeriale, al primo dei quali è riservata la presidenza del comitato tecnico scientifico in caso di mancato accordo sull’elezione. Non si contesta la professionalità e la correttezza delle singole persone nominate, bensì lo spirito informatore della disciplina. Ancora una volta, il vilipeso Ministero dell’Interno si rivela più aperto e meno burocratico .
2)      E’senz’altro opportuno che gli organi collegiali abbiano una composizione snella , tuttavia occorre tener presente la difficoltà di assicurare  il numero legale, con soli 4 componenti, specie in caso di residenza fuori Roma.
3)      Non si comprende l’utilità del nuovo comitato tecnico scientifico per l’economia della cultura, la cui creazione ha reso necessario ridurre i membri degli organi già operativi. Sarebbe stato opportuno ispirarsi al saggio principio di Guglielmo di Occam: entia non sunt moltiplicanda sine necessitate. Ciò specie in un quadro generale di soppressione e accorpamento degli organi collegiali presso le PP. AA. ( art. 26 del D. L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4.8.2006 n. 248 ). L’Italia del III millennio evidentemente assomiglia alla Firenze del sec. XIV, cui il padre Dante rimproverava: A mezzo novembre non giunge quel che a ottobre fili.
4)      Il nuovo regolamento lascia alquanto a desiderare sotto l’aspetto della correttezza de linguaggio giuridico usato ( vizio costante della produzione normativa degli ultimi anni ). Basti pensare all’infelice formulazione dell’articolo relativo alle competenze del Consiglio Superiore, in cui l’obbligo di sentire detto organo in merito a determinate categorie di atti sembra trasformarsi nell’obbligo del Consiglio stesso di rendere il parere richiesto .
                                                                            

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