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Istituzione dell'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Otello Pedini

in n. 1/2006
L’art. 14 – duodecies del d. l. 30 giugno 2005,  n. 115, recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della P. A., aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005,  n. 168, ha inserito all’art. 42 del Codice dei beni culturali il comma 3 – bis dal seguente tenore: La Presidenza del Consiglio dei Ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri  con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l’archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Secondo la peggiore tradizione italiota, si è utilizzato il dibattito sulla conversione di un decreto legge di tutt’altro argomento (condotto, si noti, in piena estate) per far passare un’innovazione già proposta in passato e che era stata bloccata dall’unanime dissenso della comunità scientifica.
La disposizione è palesemente in contrasto con la dottrina archivistica, decisamente contraria all’istituzione di archivi separati  (si ricordino le pagine di Antonio Panella), che pur ammette la necessità di un’autonomia degli archivi degli organi costituzionali, in virtù della loro posizione specifica nell’ordinamento e prende del pari atto che, per tradizione, il Ministero degli affari esteri e gli Stati maggiori militari, limitatamente ai documenti di carattere operativo, hanno in quasi tutti i Paesi archivi autonomi. Ciò anche perché la documentazione da essi prodotta  conserva anche dopo molto tempo utilità pratica per il servizio.
Nessuna giustificazione può invece trovarsi per l’archivio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui attività è strettamente connessa con quella delle altre Amministrazioni centrali, nei cui confronti essa esercita, a norma della Costituzione, un ruolo di semplice direzione e coordinamento. L’innovazione attuata avrebbe invero potuto aver senso in periodo fascista, giacché la legge 24 dicembre 1925, n. 2263, attribuiva al Capo del Governo, responsabile nei confronti del solo Sovrano, la piena titolarità dell’indirizzo politico e una superiorità gerarchica sui Ministri, che rispondevano a lui, titolare di un autonomo organo costituzionale, presidente di un altro (il Gran Consiglio) e abilitato a condizionare i lavori parlamentari mediante la formazione dell’ordine del giorno. In ogni caso, in nessun Paese trova riscontro l’autonomia archivistica di organi similari. 
A ciò si aggiunga la difficoltà operativa che incontreranno gli studiosi, costretti a frequentare, per la stessa ricerca, più istituti di conservazione che, in astratto, potrebbero praticare regole diverse di accesso e consultabilità.
I fautori della riforma hanno tentato di giustificarla con i problemi logistici dell’Archivio centrale dello Stato, incapace di ricevere nuovi versamenti. Sorge a questo punto spontanea una domanda: non sarebbe stato preferibile potenziare quell’Istituto, con 50 anni di storia e un personale di indiscussa professionalità, anziché ledere in quel modo il principio dell’unità del sistema archivistico nazionale e, prima ancora, dell’unità della P. A.?
 
                                                                                                

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